In Italia,
l’attuale sistema elettorale “uninominale”,
introdotto (anch’esso a fine legislazione)
dal Centrosinistra, anche se ha costretto
i partiti a scegliere gli alleati prima
delle elezioni, ha offerto garanzia insoddisfacente
di stabilità ed efficienza perché il Governo
di coalizione è tuttora ricattabile da
proprie formazioni minori.
Il senso profondo delle obiezioni di
A.N. a quel proporzionale preteso da
Follini è stato il seguente: si deve
cambiare solo se il cambiamento conduce ad
avere sia maggiore stabilità sia migliore
democrazia e non invece governi deboli e
ricattabili da formazioni minori, perché
questi sono fattori di logoramento, ed
infine letali, per le democrazie di ogni
epoca.
Il successivo accordo nella CdL ha
consentito i testi base della riforma
elettorale e della riforma costituzionale
che contengono nuove norme antiribaltone e
cioè: indicazione del premier e del
programma condiviso, liste bloccate ed i
maxi (3 cm. di diametro) contrassegni dei
partiti coalizzati con tre soglie di
sbarramento, al 2, al 4 ed al 10 per cento
(rispettivamente per i partiti coalizzati,
per quelli non coalizzati e per le
coalizioni).
Ad una tale riforma della legge elettorale
si collega l’art. 30 della riforma
costituzionale che prevede genericamente
che la candidatura del primo ministro
avvenga mediante collegamento ad una o più
liste di candidati all’elezione della
Camera. Il resto viene demandato ad una
legge elettorale, declinabile sia in senso
maggioritario che proporzionale,
purché: “favorisca la formazione di una
maggioranza collegata al candidato
premier” e cioè una maggioranza
stabile.
In adesione a tale norma, il Ddl che
introduce il nuovo sistema proporzionale
sancisce che “Le liste, al momento del
deposito del contrassegno, indicano il
capo della coalizione e, dunque, il
candidato premier”.
Per quanto riguarda le nuove norme
elettorali per il Senato ed il suo diverso
assetto – di tipo federale – previsto
dalla riforma costituzionale, la legge
elettorale, come approvata in prima
lettura dalla CdL , ha previsto che il
premio di maggioranza (che è nazionale
alla Camera) sia rigorosamente regionale
al Senato.
Inoltre le disposizioni transitorie
contenute nel Ddl costituzionale
prudentemente rinviano l’entrata in vigore
dei meccanismi parlamentari più delicati
ad ”adeguamento della legislatura
elettorale”
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CONCLUDENDO
Le riforme, costituzionale ed elettorale.
del Governo di centrodestra pongono
rimedio ai difetti della riforma approvata
dall’Ulivo e (anche mediante la devolution)
semplificano il procedimento di formazione
delle leggi giacché:
• diventerà premier il candidato della
coalizione vincente con le cennate norme
antiribaltone,
• finisce il bicameralismo assoluto
giacché la Camera approva le leggi sulle
materie riservate allo Stato mentre al
Senato (eletto su base regionale) spetterà
la competenza sulle materie riservate sia
allo Stato che alle Regioni;
• le Regioni decideranno autonomamente
solo su sanità, istruzione e polizia
locale.
In particolare per quanto riguarda la
devolution.
Contro l’opposizione che urla a tutto
spiano che la devolution “ spacca il
Paese” persino il costituzionalista d.s.
Augusto Barbera, in merito alla devolution.
afferma che “né la maggioranza può
sostenere che dia vita ad un sistema
federale, né l’opposizione che metta in
pericolo l’integrità del Paese. Con il
recupero dell’interesse nazionale, la
clausola di supremazia e la riattribuzione
alla competenza statale di materie come i
trasporti e l’energia si sono
salvaguardate le esigenze unitarie “.
Ferdinando Papa