Per l’Outlet di Noventa è stato sbagliato
tutto e bene ha fatto il sindaco di San Donà
ad intervenire sul punto, a nulla valendo la pretesa
del Sindaco di Noventa di gestire “in casa”
l’intera questione, alla faccia della tanto
sbandierata Città del Piave e della condivisione
dei progetti e servizi di maggior interesse per
tutti i cittadini. Secondo l’impostazione
del sindaco Merli, infatti, Noventa dovrebbe appoggiarsi
a San Donà quando parliamo di sanità,
polizia locale, trasporti e simili, ma quando si
tratta di colate di cemento e lucrose attività
commerciali, ognuno dovrebbe essere padrone a casa
propria.
Troppo comodo.
Alleanza Nazionale ha deciso di puntare in alto,
inviando un esposto al Difensore Civico Regionale,
Avvocato Vittorio Bottoli, sulla base di una grave
omissione nell’iter di approvazione del progetto.
L’art. 18 della Legge regionale n. 15 del
2004, rubricato “Criteri urbanistici per le
grandi strutture di vendita e parchi commerciali”,
al comma 7 stabilisce che “Tutte le grandi
strutture di vendita ed i parchi commerciali con
superficie di vendita superiore a mq. 8000 sono
assoggettati alla valutazione di impatto ambientale
(VIA)” e così pure “le grandi
strutture di vendita ed i parchi commerciali con
superficie di vendita compresa tra i mq. 4000 e
mq. 8000” quando siano annessi a pubblici
esercizi.
La VIA, introdotta con il DPCM n. 377 del 10 agosto
1988 ("Regolamento delle procedure di compatibilità
ambientale”) a seguito dell'emanazione della
direttiva 337/85/CEE concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, rivista ed ampliata col DPR
12/4/96, nella regione Veneto è stata dettagliatamente
disciplinata con legge regionale 26.3.99, n. 10.
Scopo di tale norma, si legge all’art. 1,
è “garantire l'individuazione, la descrizione
e la valutazione in modo appropriato, per ciascun
caso particolare, degli impatti diretti ed indiretti
di un progetto sull'ambiente, evidenziandone gli
effetti reversibili e irreversibili sulle seguenti
componenti: 1) l'uomo, la fauna e la flora; 2) il
suolo, il sottosuolo, le acque di superficie e sotterranee,
l'aria, il clima ed il paesaggio; 3) i beni materiali
ed il patrimonio culturale”. La procedura
di valutazione deve, inoltre, “garantire in
ogni fase della procedura lo scambio di informazioni
e la consultazione tra il soggetto proponente, l'autorità
competente e la popolazione interessata” nonché
“promuovere e garantire l'informazione e la
partecipazione dei cittadini ai processi decisionali”.
C’è un duplice problema, quindi.
La valutazione di impatto ambientale è un
elemento essenziale della procedura di approvazione
per cui, mancando tale anello, il procedimento amministrativo
non regge. In secondo luogo, la legge regionale
sul VIA considera imprescindibile il coinvolgimento
di tutta la “popolazione interessata”
(e non solo quella del Comune direttamente coinvolto),
ed anche a tutela dei “beni materiali”.
Il Comune di Noventa tenta, ora, di aggirare il
problema presentando un progetto di poco inferiore
ai 4.000 mq di superficie di vendita, cui però
si aggiungono magazzini, parcheggi, strade, uffici,
eccetera. In sostanza, viene, per il momento, ridotta
la superficie di vendita, (contando, ovviamente,
di poterla successivamente ampliare). Ma il monstrum
di asfalto e cemento non cambia. Una “furbata”
all’italiana che non possiamo accettare e
che ci ha già resi ridicoli una volta in
Europa.
L’Italia, infatti, è già stata
condannata dalla Corte di giustizia europea per
mancato adempimento della direttiva 85/337 sulla
Via con sentenza 10 giugno 2004, nella quale viene
sottolineato che «qualunque sia il metodo
adottato da uno Stato membro per stabilire se uno
specifico progetto richieda o meno una Via, vale
a dire la sua individuazione per via legislativa
o in seguito a un esame concreto, ... tale metodo
non deve ledere l'obiettivo perseguito dalla direttiva,
con la quale si vuole fare in modo che non sfugga
alla valutazione di impatto nessun progetto idoneo
ad avere un notevole impatto sull'ambiente ai sensi
della direttiva, a meno che lo specifico progetto
esonerato potesse essere ritenuto, in base a una
valutazione complessiva, inidoneo ad avere ripercussioni
ambientali importanti». L’esclusione
dell’obbligo di sottoporre a VIA il progetto
in questione, quindi, potrebbe non essere giustificato,
in quanto l’intervento da realizzare ha comunque
un grande impatto sull’ambiente e sulle persone
coinvolte, e questo indipendentemente dal fatto
che la superficie di vendita sia di 4000 o 3999
mq.
Per questo, AN chiede l’immediata sospensione
del procedimento amministrativo avente ad oggetto
la realizzazione dell’Outlet di Noventa e
ricorre al Difensore Civico Regionale affinché
valuti la correttezza della procedura e provveda,
ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’articolo
136 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
("Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali") nominando un Commissario
ad Acta, per lo studio e la predisposizione di tale
valutazione di impatto ambientale, preliminare a
qualsiasi altra decisione.
San Donà di Piave, 22 giugno 2006
Circolo AN di San Donà
Avv. Alberto Teso