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Outlet di Noventa: Alleanza Nazionale ricorre al Difensore Civico Regionale
San Donà di Piave 22/06/2006

Per l’Outlet di Noventa è stato sbagliato tutto e bene ha fatto il sindaco di San Donà ad intervenire sul punto, a nulla valendo la pretesa del Sindaco di Noventa di gestire “in casa” l’intera questione, alla faccia della tanto sbandierata Città del Piave e della condivisione dei progetti e servizi di maggior interesse per tutti i cittadini. Secondo l’impostazione del sindaco Merli, infatti, Noventa dovrebbe appoggiarsi a San Donà quando parliamo di sanità, polizia locale, trasporti e simili, ma quando si tratta di colate di cemento e lucrose attività commerciali, ognuno dovrebbe essere padrone a casa propria.
Troppo comodo.
Alleanza Nazionale ha deciso di puntare in alto, inviando un esposto al Difensore Civico Regionale, Avvocato Vittorio Bottoli, sulla base di una grave omissione nell’iter di approvazione del progetto.
L’art. 18 della Legge regionale n. 15 del 2004, rubricato “Criteri urbanistici per le grandi strutture di vendita e parchi commerciali”, al comma 7 stabilisce che “Tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8000 sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA)” e così pure “le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita compresa tra i mq. 4000 e mq. 8000” quando siano annessi a pubblici esercizi.
La VIA, introdotta con il DPCM n. 377 del 10 agosto 1988 ("Regolamento delle procedure di compatibilità ambientale”) a seguito dell'emanazione della direttiva 337/85/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, rivista ed ampliata col DPR 12/4/96, nella regione Veneto è stata dettagliatamente disciplinata con legge regionale 26.3.99, n. 10.
Scopo di tale norma, si legge all’art. 1, è “garantire l'individuazione, la descrizione e la valutazione in modo appropriato, per ciascun caso particolare, degli impatti diretti ed indiretti di un progetto sull'ambiente, evidenziandone gli effetti reversibili e irreversibili sulle seguenti componenti: 1) l'uomo, la fauna e la flora; 2) il suolo, il sottosuolo, le acque di superficie e sotterranee, l'aria, il clima ed il paesaggio; 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale”. La procedura di valutazione deve, inoltre, “garantire in ogni fase della procedura lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente, l'autorità competente e la popolazione interessata” nonché “promuovere e garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali”.
C’è un duplice problema, quindi.
La valutazione di impatto ambientale è un elemento essenziale della procedura di approvazione per cui, mancando tale anello, il procedimento amministrativo non regge. In secondo luogo, la legge regionale sul VIA considera imprescindibile il coinvolgimento di tutta la “popolazione interessata” (e non solo quella del Comune direttamente coinvolto), ed anche a tutela dei “beni materiali”.
Il Comune di Noventa tenta, ora, di aggirare il problema presentando un progetto di poco inferiore ai 4.000 mq di superficie di vendita, cui però si aggiungono magazzini, parcheggi, strade, uffici, eccetera. In sostanza, viene, per il momento, ridotta la superficie di vendita, (contando, ovviamente, di poterla successivamente ampliare). Ma il monstrum di asfalto e cemento non cambia. Una “furbata” all’italiana che non possiamo accettare e che ci ha già resi ridicoli una volta in Europa.
L’Italia, infatti, è già stata condannata dalla Corte di giustizia europea per mancato adempimento della direttiva 85/337 sulla Via con sentenza 10 giugno 2004, nella quale viene sottolineato che «qualunque sia il metodo adottato da uno Stato membro per stabilire se uno specifico progetto richieda o meno una Via, vale a dire la sua individuazione per via legislativa o in seguito a un esame concreto, ... tale metodo non deve ledere l'obiettivo perseguito dalla direttiva, con la quale si vuole fare in modo che non sfugga alla valutazione di impatto nessun progetto idoneo ad avere un notevole impatto sull'ambiente ai sensi della direttiva, a meno che lo specifico progetto esonerato potesse essere ritenuto, in base a una valutazione complessiva, inidoneo ad avere ripercussioni ambientali importanti». L’esclusione dell’obbligo di sottoporre a VIA il progetto in questione, quindi, potrebbe non essere giustificato, in quanto l’intervento da realizzare ha comunque un grande impatto sull’ambiente e sulle persone coinvolte, e questo indipendentemente dal fatto che la superficie di vendita sia di 4000 o 3999 mq.
Per questo, AN chiede l’immediata sospensione del procedimento amministrativo avente ad oggetto la realizzazione dell’Outlet di Noventa e ricorre al Difensore Civico Regionale affinché valuti la correttezza della procedura e provveda, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’articolo 136 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") nominando un Commissario ad Acta, per lo studio e la predisposizione di tale valutazione di impatto ambientale, preliminare a qualsiasi altra decisione.
San Donà di Piave, 22 giugno 2006

Circolo AN di San Donà
Avv. Alberto Teso

 
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